I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo.
Quelli a tacito rinnovo si intendono prorogati per l’annualità successiva
in mancanza di disdetta scritta inviata dalle parti entro il termine
di legge di almeno 15 giorni prima della scadenza annuale.
I contratti
che prevedono il tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel termine
di legge, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato
alla comunicazione per iscritto della disdetta da parte del contraente
in caso di aumento del premio, al verificarsi di tale ultima circostanza
(l’aumento del premio), si intendono prorogati solo in presenza
di una esplicita manifestazione di volontà del contraente tesa
alla prosecuzione del rapporto (ad es. il pagamento del nuovo premio),
non essendo sufficiente a tal fine il mero silenzio.
I contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”) esauriscono i
loro effetti alla scadenza (talvolta i contratti prevedono un periodo di
tolleranza con prolungamento della garanzia assicurativa sino al 15°
giorno successivo alla scadenza annuale: per saperne di più vedi
“Quale durata ha un contratto r.c. auto?”, pag. 13). In ogni caso per la
conclusione del nuovo contratto è necessaria una nuova manifestazione
di volontà.
Nel caso in cui l’assicuratore proceda a formalizzare la disdetta contrattuale
in occasione della comunicazione scritta inviata al contraente
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, egli deve specificare
nella medesima comunicazione il suo obbligo di dare nuova copertura
qualora il contraente, nonostante la disdetta, chieda nuovamente di
assicurarsi.