La clausola di franchigia è una condizione contrattuale in base alla
quale una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresa al terzo
resta a carico del contraente, il quale dovrà quindi restituirla alla compagnia,
usufruendo per questo di un premio inferiore.
Al fine di rendere più agevole il recupero della franchigia da parte dell’impresa,
può essere prevista la clausola di franchigia a recupero
garantito, in base alla quale l’assicuratore può legittimamente proporre
al contraente, in abbinamento al contratto r.c. auto, altri contratti
assicurativi, bancari o finanziari, con i quali si garantisce, allorchè paghi
un sinistro alla controparte, il recupero della parte di risarcimento (franchigia)
a carico del proprio assicurato.
Ricorda tuttavia che al di fuori del caso della franchigia a recupero
garantito, le compagnie non possono mai subordinare il rilascio
della polizza r.c. auto alla sottoscrizione di qualunque altra
tipologia di contratto.