<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutto Sulle Assicurazioni</title>
	<atom:link href="http://www.tuttoassicurazione.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuttoassicurazione.com</link>
	<description>Assicurazione Auto ,Moto e Vita.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 19:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Come si Cambia Assicurazione?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-cambia-assicurazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-si-cambia-assicurazione</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-cambia-assicurazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Cambiare Assicurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l’altro le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto. • Contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”): non hai alcun obbligo di comunicare disdetta alla compagnia &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-cambia-assicurazione/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente<br />
all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza</p>
<p><span id="more-69"></span><br />
annuale del contratto, una comunicazione scritta, contenente tra l’altro<br />
le modalità di esercizio della disdetta relative al suo contratto.<br />
• Contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”): non hai alcun<br />
obbligo di comunicare disdetta alla compagnia poichè alla scadenza<br />
annuale il contratto si estingue.<br />
• Contratti a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata<br />
almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, per i quali l’assicuratore<br />
abbia contrattualmente rinunciato alla comunicazione<br />
di disdetta da parte del contraente in caso di aumento del<br />
premio: verificandosi tale circostanza (l’aumento del premio)<br />
non hai l’obbligo di comunicare disdetta alla compagnia.<br />
• Contratto a tacito rinnovo in assenza di disdetta scritta inviata<br />
almeno 15 giorni prima della scadenza annuale: hai l’obbligo di<br />
comunicare alla compagnia, con raccomandata a.r. o con telefax, la<br />
disdetta contrattuale nel predetto termine.<br />
Se l’aumento della tariffa annua (non derivante dall’applicazione del<br />
Assicurazioni R.C. Auto 23<br />
è superiore al tasso di inflazione programmato, l’assicuratore deve<br />
specificare nella predetta comunicazione che hai diritto di esercitare<br />
disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata<br />
a.r., telefax o consegna a mano agli indirizzi ivi indicati fino al giorno<br />
di scadenza del contratto.<br />
Ricorda che in tal caso non si applica il periodo di tolleranza o di comporto<br />
poiché la garanzia assicurativa cessa di avere efficacia il giorno<br />
stesso della scadenza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-cambia-assicurazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come deve essere comunicata la variazione del premio ?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/come-deve-essere-comunicata-la-variazione-del-premio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-deve-essere-comunicata-la-variazione-del-premio</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/come-deve-essere-comunicata-la-variazione-del-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente, tra l’altro, informazioni sul premio di rinnovo: o fornendole direttamente, con indicazione dettagliata delle singole componenti della variazione del premio rispetto all’annualità precedente (es. per variazione tariffaria, per variazione &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/come-deve-essere-comunicata-la-variazione-del-premio/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’assicuratore deve in ogni caso trasmettere al contraente, unitamente<br />
all’attestato di rischio e almeno 30 giorni prima della scadenza</p>
<p><span id="more-66"></span><br />
annuale del contratto, una comunicazione scritta contenente, tra l’altro,<br />
informazioni sul premio di rinnovo: o fornendole direttamente, con<br />
indicazione dettagliata delle singole componenti della variazione del<br />
premio rispetto all’annualità precedente (es. per variazione tariffaria,<br />
per variazione della classe di merito), o indirettamente, mediante invito<br />
al contraente a rivolgersi all’agente/punto vendita/call center, che<br />
dovranno fornire le informazioni in argomento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/come-deve-essere-comunicata-la-variazione-del-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/il-contraente-della-polizza-puo-essere-una-persona-diversa-dal-proprietario-del-veicolo-assicurato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-contraente-della-polizza-puo-essere-una-persona-diversa-dal-proprietario-del-veicolo-assicurato</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/il-contraente-della-polizza-puo-essere-una-persona-diversa-dal-proprietario-del-veicolo-assicurato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche se il veicolo non è di tua proprietà. Ricorda comunque che la classe di bonus-malus indicata sull’attestato si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente. Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus del proprietario del &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/il-contraente-della-polizza-puo-essere-una-persona-diversa-dal-proprietario-del-veicolo-assicurato/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi stipulare una polizza r.c. auto a tuo nome anche se il veicolo non<br />
è di tua proprietà.</p>
<p><span id="more-64"></span><br />
Ricorda comunque che la classe di bonus-malus indicata sull’attestato<br />
si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.<br />
Il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare<br />
la classe bonus-malus del proprietario del veicolo, purché questi<br />
rimanga invariato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/il-contraente-della-polizza-puo-essere-una-persona-diversa-dal-proprietario-del-veicolo-assicurato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come scegliere la copertura Assicurativa migliore?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/come-scegliere-la-copertura-assicurativa-migliore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-scegliere-la-copertura-assicurativa-migliore</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/come-scegliere-la-copertura-assicurativa-migliore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Migliore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Innanzitutto effettua alcuni confronti. Nei punti vendita delle imprese è possibile ottenere preventivi personalizzati, gratuiti e vincolanti per le imprese che li forniscono, per almeno 60 giorni e per l’intero territorio nazionale. Prendi visione della documentazione necessaria ad effettuare la valutazione complessiva del prodotto per confrontarlo con le altre proposte presenti sul mercato. Se non &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/come-scegliere-la-copertura-assicurativa-migliore/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto effettua alcuni confronti.<br />
Nei punti vendita delle imprese è possibile ottenere preventivi personalizzati,</p>
<p><span id="more-61"></span><br />
gratuiti e vincolanti per le imprese che li forniscono, per<br />
almeno 60 giorni e per l’intero territorio nazionale. Prendi visione della<br />
documentazione necessaria ad effettuare la valutazione complessiva<br />
del prodotto per confrontarlo con le altre proposte presenti sul mercato.<br />
Se non vuoi o non puoi muoverti da casa collegati al sito dell’ISVAP:<br />
sotto la voce “preventivi r.c. auto” troverai i link ai siti di tutte le compagnie<br />
assicurative autorizzate ad operare sul mercato italiano, dove<br />
potrai verificare, in relazione alle caratteristiche del tuo veicolo ed agli<br />
altri parametri di personalizzazione adottati da ciascuna compagnia, il<br />
prezzo e le condizioni praticate.<br />
Ricorda che le imprese esercenti la r.c. auto sono tenute ad accettare<br />
la tua richiesta di copertura assicurativa obbligatoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/come-scegliere-la-copertura-assicurativa-migliore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si rinnova un contratto r.c. auto?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-rinnova-un-contratto-r-c-auto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-si-rinnova-un-contratto-r-c-auto</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-rinnova-un-contratto-r-c-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo. Quelli a tacito rinnovo si intendono prorogati per l’annualità successiva in mancanza di disdetta scritta inviata dalle parti entro il termine di legge di almeno 15 giorni prima della scadenza annuale.  I contratti che prevedono il tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-rinnova-un-contratto-r-c-auto/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I contratti r.c. auto possono essere con o senza tacito rinnovo.<br />
Quelli a tacito rinnovo si intendono prorogati per l’annualità successiva<br />
in mancanza di disdetta scritta inviata dalle parti entro il termine<br />
di legge di almeno 15 giorni prima della scadenza annuale.</p>
<p><span id="more-59"></span></p>
<p> I contratti<br />
che prevedono il tacito rinnovo in assenza di disdetta inviata nel termine<br />
di legge, per i quali l’assicuratore abbia contrattualmente rinunciato<br />
alla comunicazione per iscritto della disdetta da parte del contraente<br />
in caso di aumento del premio, al verificarsi di tale ultima circostanza<br />
(l’aumento del premio), si intendono prorogati solo in presenza<br />
di una esplicita manifestazione di volontà del contraente tesa<br />
alla prosecuzione del rapporto (ad es. il pagamento del nuovo premio),<br />
non essendo sufficiente a tal fine il mero silenzio.<br />
I contratti senza tacito rinnovo (“a scadenza secca”) esauriscono i<br />
loro effetti alla scadenza (talvolta i contratti prevedono un periodo di<br />
tolleranza con prolungamento della garanzia assicurativa sino al 15°<br />
giorno successivo alla scadenza annuale: per saperne di più vedi<br />
“Quale durata ha un contratto r.c. auto?”, pag. 13). In ogni caso per la<br />
conclusione del nuovo contratto è necessaria una nuova manifestazione<br />
di volontà.<br />
Nel caso in cui l’assicuratore proceda a formalizzare la disdetta contrattuale<br />
in occasione della comunicazione scritta inviata al contraente<br />
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, egli deve specificare<br />
nella medesima comunicazione il suo obbligo di dare nuova copertura<br />
qualora il contraente, nonostante la disdetta, chieda nuovamente di<br />
assicurarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/come-si-rinnova-un-contratto-r-c-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è il periodo di validità dell’attestato di rischio?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-periodo-di-validita-dell%e2%80%99attestato-di-rischio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-e-il-periodo-di-validita-dell%25e2%2580%2599attestato-di-rischio</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-periodo-di-validita-dell%e2%80%99attestato-di-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[L’attestato di rischio ha validità di 12 mesi dalla scadenza del relativo contratto, ovvero di 18 mesi a condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato dopo la scadenza Nei casi di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione di un veicolo, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-periodo-di-validita-dell%e2%80%99attestato-di-rischio/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’attestato di rischio ha validità di 12 mesi dalla scadenza del relativo<br />
contratto, ovvero di 18 mesi a condizione che il contraente dichiari ai<br />
sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato<br />
dopo la scadenza<span id="more-57"></span><br />
Nei casi di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione<br />
di un veicolo, avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione<br />
del periodo di osservazione, quando cioè l’assicuratore non è ancora<br />
tenuto a trasmettere l’attestato relativo all’annualità in corso, la validità<br />
dell’attestato (evidentemente di quello inviato al contraente alla<br />
precedente scadenza contrattuale) è di 12 mesi dalla data del furto,<br />
demolizione o cessazione definitiva della circolazione.<br />
Nei casi di vendita, esportazione definitiva e consegna in conto vendita<br />
avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione del periodo<br />
di osservazione, con conseguente indisponibilità dell’attestato concernente<br />
l’annualità in corso, il termine di validità dell’attestato (quello<br />
già rilasciato e relativo alla precedente annualità) rimane di 12 mesi<br />
dalla scadenza del contratto (relativo all’anno precedente).<br />
Nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento<br />
dell’attestato, il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l’usufruttuario,<br />
l’acquirente del veicolo a rate o l’utilizzatore in leasing)<br />
può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato entro 15 giorni,<br />
senza applicazione di costi. Il duplicato può essere rilasciato anche<br />
a persona delegata, purchè munita di delega scritta espressamente<br />
rilasciatagli dall’avente diritto e di copia di valido documento di riconoscimento<br />
di quest’ultimo.<br />
Assicurazioni R.C. Auto 21<br />
Per saperne di più consulta sul sito dell’ISVAP il regolamento n. 4 del<br />
9 agosto 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-periodo-di-validita-dell%e2%80%99attestato-di-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-documento-che-attesta-avvenuto-pagamento-del-premio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qual-e-il-documento-che-attesta-avvenuto-pagamento-del-premio</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-documento-che-attesta-avvenuto-pagamento-del-premio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità. La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio. In genere nella r.c. auto il rilascio del certificato e del contrassegno vale quale quietanza. Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-documento-che-attesta-avvenuto-pagamento-del-premio/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità.<br />
La quietanza è la prova di avvenuto pagamento del premio.<br />
In genere nella r.c. auto il rilascio del certificato e del contrassegno<br />
vale quale quietanza.</p>
<p><span id="more-54"></span><br />
Ricorda che il pagamento del premio può avvenire con assegno<br />
bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità,<br />
intestato o girato all’impresa, oppure intestato all’intermediario<br />
espressamente in tale qualità, ovvero con ordini di bonifico,<br />
altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento<br />
elettronico, che abbiano come beneficiario uno dei suddetti<br />
soggetti.<br />
Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato<br />
nel sito dell’ISVAP.<br />
Presta la massima attenzione al pagamento del premio in contanti: in<br />
tal caso pretendi il contestuale rilascio della quietanza firmata. Puoi<br />
pagare il premio annuale anche con rate semestrali o trimestrali, a<br />
seconda di quanto previsto nelle norme tariffarie dell’impresa. In questo<br />
caso verifica il costo aggiuntivo di frazionamento che viene applicato.<br />
All’atto della conclusione del contratto ti devono anche essere consegnati:<br />
le condizioni contrattuali, il modello per la richiesta di risarcimento<br />
del danno e il modulo di denuncia (cosiddetto modulo blu di<br />
constatazione amichevole)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/qual-e-il-documento-che-attesta-avvenuto-pagamento-del-premio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come accertarsi che la compagnia di assicurazione è autorizzata?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/come-accertarsi-che-la-compagnia-di-assicurazione-e-autorizzata/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-accertarsi-che-la-compagnia-di-assicurazione-e-autorizzata</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/come-accertarsi-che-la-compagnia-di-assicurazione-e-autorizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[accertamento]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Il settore assicurativo è sottoposto a controlli previsti dalla legge e le imprese di assicurazione, per poter operare, devono essere dotate di specifica autorizzazione. Verifica sempre che la denominazione della compagnia corrisponda ad una impresa autorizzata all’esercizio del ramo r.c. auto: al riguardo puoi consultare gli elenchi delle imprese di assicurazione italiane ed estere abilitate &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/come-accertarsi-che-la-compagnia-di-assicurazione-e-autorizzata/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore assicurativo è sottoposto a controlli previsti dalla legge e le<br />
imprese di assicurazione, per poter operare, devono essere dotate di<br />
specifica autorizzazione.</p>
<p><span id="more-51"></span><br />
Verifica sempre che la denominazione della compagnia corrisponda<br />
ad una impresa autorizzata all’esercizio del ramo r.c. auto:<br />
al riguardo puoi consultare gli elenchi delle imprese di assicurazione<br />
italiane ed estere abilitate ad operare in Italia sul sito internet<br />
dell’ISVAP.<br />
Il Codice delle assicurazioni prevede l’istituzione dell’Albo delle imprese<br />
entro la fine del 2007.<br />
Qualora la scelta ricada su una società estera appartenente all’Unione<br />
Europea, occorre tener presente che la legislazione applicabile al contratto,<br />
che deve essere indicata nella nota informativa, può non essere<br />
quella italiana. Tuttavia le disposizioni specifiche stabilite dalla legge<br />
italiana in materia di r.c. auto prevalgono su quelle della legge straniera<br />
applicabile al contratto. Se il contratto è stipulato tramite tecnica di<br />
comunicazione a distanza (es. internet), al consumatore deve essere<br />
comunque riconosciuta la tutela prevista dalla legge italiana in materia<br />
di informativa precontrattuale per i contratti stipulati attraverso questa<br />
particolare tecnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/come-accertarsi-che-la-compagnia-di-assicurazione-e-autorizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con quali modalità si conclude il contratto r.c. auto</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/con-quali-modalita-si-conclude-il-contratto-r-c-auto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=con-quali-modalita-si-conclude-il-contratto-r-c-auto</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/con-quali-modalita-si-conclude-il-contratto-r-c-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[R.C Auto]]></category>
		<category><![CDATA[RCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Il collocamento di un contratto di assicurazione r.c. auto avviene attraverso intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico degli intermediari (agenti, broker, banche, addetti all’attività di intermediazione, quali subagenti, produttori e collaboratori, che operano per conto di un intermediario al di fuori dei locali di quest’ultimo) oppure attraverso addetti all’attività di intermediazione non iscritti nel Registro, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/con-quali-modalita-si-conclude-il-contratto-r-c-auto/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il collocamento di un contratto di assicurazione r.c. auto avviene attraverso<br />
intermediari assicurativi iscritti nel Registro unico degli intermediari<br />
(agenti, broker, banche, addetti all’attività di intermediazione,</p>
<p><span id="more-46"></span><br />
quali subagenti, produttori e collaboratori, che operano per conto di un<br />
intermediario al di fuori dei locali di quest’ultimo) oppure attraverso<br />
addetti all’attività di intermediazione non iscritti nel Registro, operanti<br />
all’interno dei locali di un intermediario iscritto, o ancora attraverso<br />
telefono o internet, ove previsto dalla compagnia prescelta.<br />
Verifica che l’intermediario sia iscritto in una delle apposite sezioni del<br />
Registro unico pubblicato nel sito dell’ISVAP e, comunque, che sia abilitato<br />
al rilascio dei documenti assicurativi.<br />
Il contratto r.c. auto si conclude solitamente mediante sottoscrizione<br />
della polizza, pagamento del premio e rilascio da parte dell’assicuratore<br />
dei documenti assicurativi: contrassegno e certificato, che sono<br />
indispensabili per circolare, nonché le condizioni di polizza. Il contrassegno<br />
deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal pagamento<br />
del premio o della rata di premio. Quindi puoi pretendere che la tua<br />
compagnia ti consegni i documenti assicurativi entro tale termine.<br />
Durante tale periodo l’adempimento dell’obbligo di assicurazione è<br />
provato dall’esposizione della quietanza di pagamento del premio.<br />
Nel caso di vendite tramite internet o telefono la compagnia invia per<br />
fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro i quali<br />
deve pervenire al domicilio dell’assicurato l’originale della documentaAssicurazioni<br />
R.C. Auto 15<br />
zione assicurativa. Ricorda che l’eventuale errore o inesattezza delle<br />
informazioni fornite, nonché il mancato invio di documenti richiesti<br />
possono provocare il recesso dal contratto e, in ogni caso, un ricalcolo<br />
del premio.<br />
Qualora tu concluda il contratto mediante internet, ricorda che l’ISVAP<br />
ha dettato alcune regole di condotta che prevedono ulteriori specifiche<br />
tutele per il consumatore: per saperne di più consulta la circolare n.<br />
393 del 17 gennaio 2000 e l’apposita pagina sul sito dell’ISVAP.<br />
Se concludi un contratto a distanza (es. telemarketing), ricorda che<br />
prima della stipulazione ti dovranno essere fornite (e quindi potrai pretendere)<br />
oltre alla informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di<br />
contratti, concernente i dati essenziali degli intermediari e la loro attività<br />
(ad es. numero e data di iscrizione dell’intermediario nel Registro<br />
unico, con indicazione della sezione e della veste in cui opera ovvero,<br />
in caso di addetto all’attività di intermediazione non iscritto nel<br />
Registro, operante all’interno dei locali di un intermediario iscritto,<br />
natura del rapporto con l’intermediario per il quale svolge l’attività;<br />
potenziali situazioni di conflitto di interessi dell’intermediario connesse<br />
alla detenzione di partecipazioni in un’impresa di assicurazioni o<br />
viceversa; eventuale obbligo dell’intermediario di proporre esclusivamente<br />
i contratti di una o più imprese di assicurazione; misura delle<br />
provvigioni riconosciutegli dall’impresa o dalle imprese in relazione alle<br />
polizze offerte) anche le seguenti informazioni:<br />
- principali caratteristiche del servizio o del contratto offerto<br />
- premio totale, compresi i relativi oneri, commissioni, spese ed imposte,<br />
che dovrai corrispondere<br />
- qualsiasi costo specifico aggiuntivo relativo all’utilizzazione della tecnica<br />
a distanza.<br />
Ti dovrà inoltre essere trasmesso un riepilogo dei principali obblighi di<br />
comportamento dell’intermediario (ad es. obbligo di proporre contratti<br />
adeguati alle tue esigenze di copertura assicurativa).<br />
Per saperne di più vedi il Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 pubblicato<br />
nel sito dell’ISVAP.<br />
Ricorda che nei contratti conclusi a distanza il contraente è titolare di<br />
16 GUIDA PRATICA ALLE ASSICURAZIONI / ISVAP<br />
un “diritto al ripensamento” che gli consente di recedere dal contratto<br />
entro 14 giorni dalla data della conclusione, ovvero, se successiva, dalla<br />
data in cui riceve le condizioni di polizza o le informazioni precontrattuali,<br />
sempre che entro il predetto termine non si sia verificato il sinistro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/con-quali-modalita-si-conclude-il-contratto-r-c-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quale durata ha un contratto r.c. auto?</title>
		<link>http://www.tuttoassicurazione.com/quale-durata-ha-un-contratto-r-c-auto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quale-durata-ha-un-contratto-r-c-auto</link>
		<comments>http://www.tuttoassicurazione.com/quale-durata-ha-un-contratto-r-c-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazione Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Domande e Risposte]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazione]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Durata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuttoassicurazione.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui hai pagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per durate sia inferiori che superiori all’anno. In questi casi è opportuno fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo della polizza potrebbe essere proporzionalmente più elevato. L’assicuratore è obbligato &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.tuttoassicurazione.com/quale-durata-ha-un-contratto-r-c-auto/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in<br />
cui hai pagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per<br />
durate sia inferiori che superiori all’anno. In questi casi è opportuno<br />
fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo della polizza<br />
potrebbe essere proporzionalmente più elevato.</p>
<p><span id="more-44"></span><br />
L’assicuratore è obbligato a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di<br />
scadenza indicata nel certificato di assicurazione.<br />
Se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi il contratto<br />
si sospende a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo<br />
a quello di scadenza. Fino a quel momento, e cioè per 15 giorni<br />
dopo la scadenza, l’assicuratore risponde dei sinistri causati dal proprio<br />
assicurato nonostante il mancato pagamento del premio alla scadenza<br />
e indipendentemente dal fatto che poi l’assicurato vi adempia<br />
oppure no. E’ il cosiddetto periodo di tolleranza o di comporto, che<br />
si applica sempre nel caso di contratti a tacito rinnovo, mentre nei contratti<br />
senza tacito rinnovo, il periodo di tolleranza si applica di diritto<br />
solo alle scadenze intermedie e non alla scadenza annuale, quando<br />
il contratto cessa automaticamente di avere effetti. Verifica tuttavia<br />
le condizioni di contratto poiché le compagnie in genere prevedono<br />
anche per i contratti senza tacito rinnovo la proroga della copertura<br />
assicurativa per i quindici giorni successivi alla scadenza annuale<br />
subordinandola, nella maggior parte dei casi, alla stipula del nuovo<br />
contratto presso di sè entro lo stesso termine di 15 giorni.<br />
In caso di furto del veicolo, il contratto r.c. auto cessa di avere effetto<br />
a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di<br />
pubblica sicurezza. L’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio<br />
relativa al residuo periodo di assicurazione (cioè al periodo che va<br />
dal giorno successivo alla denuncia a quello di scadenza indicato nel<br />
certificato di assicurazione), detratto un importo corrispondente all’imposta<br />
sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale<br />
pagati dalla compagnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuttoassicurazione.com/quale-durata-ha-un-contratto-r-c-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

