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nov
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Qual è il periodo di validità dell’attestato di rischio?

L’attestato di rischio ha validità di 12 mesi dalla scadenza del relativo
contratto, ovvero di 18 mesi a condizione che il contraente dichiari ai
sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato
dopo la scadenza
Nei casi di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione
di un veicolo, avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione
del periodo di osservazione, quando cioè l’assicuratore non è ancora
tenuto a trasmettere l’attestato relativo all’annualità in corso, la validità
dell’attestato (evidentemente di quello inviato al contraente alla
precedente scadenza contrattuale) è di 12 mesi dalla data del furto,
demolizione o cessazione definitiva della circolazione.
Nei casi di vendita, esportazione definitiva e consegna in conto vendita
avvenuti in corso di contratto e prima della conclusione del periodo
di osservazione, con conseguente indisponibilità dell’attestato concernente
l’annualità in corso, il termine di validità dell’attestato (quello
già rilasciato e relativo alla precedente annualità) rimane di 12 mesi
dalla scadenza del contratto (relativo all’anno precedente).
Nei casi di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento
dell’attestato, il contraente (o, se persona diversa, il proprietario, l’usufruttuario,
l’acquirente del veicolo a rate o l’utilizzatore in leasing)
può richiedere all’assicuratore il rilascio di un duplicato entro 15 giorni,
senza applicazione di costi. Il duplicato può essere rilasciato anche
a persona delegata, purchè munita di delega scritta espressamente
rilasciatagli dall’avente diritto e di copia di valido documento di riconoscimento
di quest’ultimo.
Assicurazioni R.C. Auto 21
Per saperne di più consulta sul sito dell’ISVAP il regolamento n. 4 del
9 agosto 2006.

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