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nov
13

Quale durata ha un contratto r.c. auto?

La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in
cui hai pagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per
durate sia inferiori che superiori all’anno. In questi casi è opportuno
fare attenzione alle condizioni contrattuali poiché il costo della polizza
potrebbe essere proporzionalmente più elevato.


L’assicuratore è obbligato a risarcire i sinistri avvenuti entro la data di
scadenza indicata nel certificato di assicurazione.
Se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi il contratto
si sospende a partire dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo
a quello di scadenza. Fino a quel momento, e cioè per 15 giorni
dopo la scadenza, l’assicuratore risponde dei sinistri causati dal proprio
assicurato nonostante il mancato pagamento del premio alla scadenza
e indipendentemente dal fatto che poi l’assicurato vi adempia
oppure no. E’ il cosiddetto periodo di tolleranza o di comporto, che
si applica sempre nel caso di contratti a tacito rinnovo, mentre nei contratti
senza tacito rinnovo, il periodo di tolleranza si applica di diritto
solo alle scadenze intermedie e non alla scadenza annuale, quando
il contratto cessa automaticamente di avere effetti. Verifica tuttavia
le condizioni di contratto poiché le compagnie in genere prevedono
anche per i contratti senza tacito rinnovo la proroga della copertura
assicurativa per i quindici giorni successivi alla scadenza annuale
subordinandola, nella maggior parte dei casi, alla stipula del nuovo
contratto presso di sè entro lo stesso termine di 15 giorni.
In caso di furto del veicolo, il contratto r.c. auto cessa di avere effetto
a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di
pubblica sicurezza. L’assicurato ha diritto al rimborso della parte di premio
relativa al residuo periodo di assicurazione (cioè al periodo che va
dal giorno successivo alla denuncia a quello di scadenza indicato nel
certificato di assicurazione), detratto un importo corrispondente all’imposta
sulle assicurazioni e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale
pagati dalla compagnia.

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